Decreto legislativo 09.11.2007, n. 206
Titolo III - Libertà di stabilimento
Capo IV - Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione
Sezione III - Infermiere responsabile dell'assistenza generale
1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:
a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o
b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.
2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terz
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.