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C.M. Economia e Finanze 13.11.2007, n. 35

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2007, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.

A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attività per l'esercizio2007, avendo come riferimento le "Istruzioni" di cui all'Allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate e di spese nonché del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e, da ultimo, dall'art. 193, 3° comma, delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate e rese esecutive, a partire dal 14 ottobre 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

"Entrate":

per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresì che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

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