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CCNL 29.11.2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 (G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 274)

Capo II - Relazioni sindacali

Art. 7 - Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello di amministrazione:

a) Per la parte pubblica:

- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.

II - A livello di ufficio scolastico regionale:

a) Per la parte pubblica:

- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.

L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

III -A livello di istituzione scolastica:

a) Per la parte pubblica:

- dal dirigente scolastico.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione della RSU.

2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

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