CCNL 29.11.2007
Capo X - Personale delle scuole italiane all'estero
1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai sessanta giorni, il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi quarantacinque giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti quindici giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.
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