O.M. Pubblica Istruzione 15.03.2007, n. 26
1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia nelle istituzioni scolastiche statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.
4. In caso di destinazione a diverso istituto, il contributo versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore. Coloro che presentano la domanda di esame al Direttore Generale regionale effettuano e documentano il versamento all'istituto successivamente alla definizione della loro sede d'esame.
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