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Nota Pubblica Istruzione 23.03.2007, prot. n. 5984

Contenzioso in materia di personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato.

Si informano codesti Uffici che le Corti d'Appello di Campobasso, Napoli, Lecce, hanno emesso sentenze favorevoli all'Amministrazione in materia di inquadramento giuridico-economico del personale in oggetto, riconoscendo la natura di interpretazione autentica del comma 218 dell'art. 1 della L. 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), in relazione all'art. 8, comma 2, della L. n. 124/99 (sentenze n. 309/2006, 6021/2006, 984/2006).

L'orientamento dei giudici di secondo grado si pone in netto contrasto con quello espresso in prevalenza in primo grado da diversi Tribunali che, com'è noto, hanno accolto i ricorsi affermando - per contro - la natura innovativa del comma 218, negandone pertanto l'efficacia retroattiva e, in qualche caso, rinviando la questione alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale.

Nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, è evidente che nei giudizi d'appello avverso le sentenze sfavorevoli in primo grado debba tenersi conto dell'orientamento favorevole delle Corti succitate; al riguardo, si pregano codesti Uffici di prestare particolare attenzione nell'interessare le Avvocature distrettuali alla proposizione degli appelli per evitare che le sentenze dei Tribunali, depositate, ma non notificate, divengano definitive (sono state infatti notificate a questo Ministero numerose sentenze ad oltre un anno di distanza dalla data del deposito).

Inoltre, per quanto riguarda le sentenze sfavorevoli di alcune Corti d'Appello pronunciate prima dell'emanazione della Legge Finanziaria, si pregano codesti Uffici di voler presentare richiesta di ricorso in Cassazione.

Si allega la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 309/2006.

 

Allegato - Sentenza Corte d'Appello di Campobasso n. 309/2006

Allegato - Sentenza Corte di Appello di Campobasso n. 309/2006

Repubblica Italiana in nome del popolo ital

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