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Nota operativa INPDAP 07.03.2007, n. 3

Adeguamenti limiti imponibilità contributiva per l'anno 2007. Congedo per l'assistenza ai disabili - Nuovo tetto retributivo.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, accertato dall'ISTAT per l'anno 2006, è pari al 2,00 per cento.

Si forniscono, pertanto, debitamente aggiornati, i minimali e massimali contributivi in vigore, ai fini pensionistici, per l'anno 2007:

§ il minimale contributivo, previsto dall'art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389, e dal comma 8 dell'art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, è pari ad euro 9.071,92;

§ il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, disposto dall'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, per i nuovi iscritti dal 1/1/96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari ad euro 87.186,91;

§ il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art.3 ter, comma 1, della legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n.662, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta, con arrotondamento all'unità di euro, ad euro 40.083,00;

§ l'importo del massimale contributivo previsto dall'art.3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art.3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, è pari ad euro 158.927,86.

Si comunica, altresì, che, per effetto di quanto disposto dall'art.43, comma 2, lett. b) della legge n.448/01, l'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art.2, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito in legge 23 maggio 1997, n.135, è confermato nella misura del 3% della retribuzione annua.

Si precisa, infine, che, per gli effetti

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