D.P.C.M. Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive 28.03.2007
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme dei codice civile.
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