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D.P.C.M. Dip. Affari giuridici e legislativi 07.03.2007

Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari. (G.U. 08.05.2007, n. 105)

Articolo unico -

A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

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