D.M. Pubblica Istruzione 15.03.2007, n. 27
Formula iniziale
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare il comma 607 dell'art.1, che prevede la ridefinizione, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti;
Vista la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, come interpretata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005;
Vista la Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna, di cui al punto B.3) lettera h) della tabella, allegata alla citata legge n. 143/04, con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna;
Accertato che l'art.1, comma 605, della citata legge n. 296/06 abroga, con effetto dal 1 settembre 2007, la doppia valutazione dei servizi,di cui al punto B.3), lettera h) della tabella allegata alla legge n. 143/04, compresi quelli prestati nelle pluriclassi delle scuole di montagna, delle piccole isole e degli istituti penitenziari;
Ritenuto di dover modificare in conformità con quanto disposto dalla legge n. 296/06 e dalla sentenza n. 11/07, la tabella in parola;
Visto il DM n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, attivati presso le Accademie di Belle Arti, sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all'insegnamento secondario, SSIS;
Ritenuto di dover, pertanto, includere il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti;
Accertato che la citata legge n. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti di terza f
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