D.M. Pubblica Istruzione 01.03.2007, n. 21
• Le risorse riferite al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni - come indicato nel successivo articolo -, del numero degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale, nelle misure riportate nell'allegata Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
• La quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione della media di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché della quota derivante dalle assegnazioni per l'anno 2006 e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento.
• Alle istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 del 28 luglio 2005 e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse finanziarie sulla base del valore previsto dai contratti, di cui alle citate direttive nonché delle somme relative al pagamento del compenso al personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005.
• Il finanziamento da assegnare agli istituti caratterizzati da elevata specificità, non ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato sulla base delle particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte nell'esercizio prec
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