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Direttiva PCM 16.03.2007

Applicazione dell'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), in tema di retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. (G.U. 03.07.2007, n. 152)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 593, recante norme in materia di retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'applicazione omogenea delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 593, da parte delle amministrazioni e degli enti destinatari di tali disposizioni, emanare una apposita direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Emana la seguente direttiva:

Con l'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento della spesa per retribuzioni di diversi incarichi conferiti dallo Stato, da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, nonché alla trasparenza in ordine a dette retribuzioni.

Con riferimento all'omogenea applicazione della disposizione in oggetto, si impartisce alle amministrazioni la seguente direttiva.

1. Ambito soggettivo della disposizione.

La disposizione in oggetto espressamente si riferisce ad incarichi di varia natura, sui quali si tornerà in seguito, conferiti da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, la nuova disciplina riguarda testualmente lo "Stato", gli "enti pubblici" e le "società a prevalente partecipazione pubblica non quot

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