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Direttiva Ministero della Difesa 09.03.2007, prot. n. 5000

Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio del competente Ufficiale medico (D.S.S.), della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di 2^ Istanza (C.M. di 2^ Istanza).

A seguito del nuovo assetto territoriale interforze degli Organismi Sanitari Militari, la nuova competenza territoriale delle Commissioni Mediche indicate in oggetto è stata definita con il Decreto Dirigenziale 21 dicembre 2006 di questo Dicastero, in Allegato H, diramato con il foglio a seguito in a) e pubblicato nella G.U. n. 302 del 30.12.2006.

La riorganizzazione ha comportato una sostanziale riduzione degli organi medico-legali e la contestuale istituzione di Commissioni mediche interforze con posizioni organicamente definite.

Le Commissioni mediche interforze rispettano pienamente quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 in Allegato F e di seguito denominato Regolamento che, dall'entrata in vigore, ha introdotto importanti modifiche anche nella composizione delle stesse Commissioni, assicurata solo funzionalmente fino all'avvio della nuova riorganizzazione.

Con la Direttiva a seguito in b), oltre le nuove competenze territoriali degli Organismi Sanitari Militari, sono stati delineati alcuni aspetti delle procedure per la Rassegna e l'Osservazione presso i neocostituiti Dipartimenti Militari di Medicina Legale (D.M.M.L.).

Con la presente Direttiva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, vengono delineate le procedure per gli accertamenti concernenti l'idoneità al servizio, armonizzate con la regolamentazione specifica riguardante il personale militare del Ministero della Difesa.

Sarà cura dei Comandi/Ispettorato/Direzione di Sanità provvedere a impartire eventuali disposizioni di dettaglio in relazione alla specificità della F.A./CC. di appartenenza del militare.

Per il personale militare in servizio permanente e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del Regolamento, gli accertamenti finalizzati alla verifica della idoneità e di altre forme di inabilità devono essere effettuati dalle C.M.O., secondo quanto previsto dall'art. 15 che, per le modalità applicative, rinvia

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