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Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29.03.2007, n. 1

Partecipazione di concorrenti a gare di progettazione (Determinazione n. 1/07). (G.U. 27.04.2007, n. 97)

Considerato in fatto.

L'OICE ha sottoposto a questa Autorità un quesito in merito alla trasparenza della partecipazione alle gare per servizi di progettazione. In particolare, l'OICE chiede un parere circa la legittima partecipazione ad una medesima gara di progettazione di un primo concorrente (società non quotata in Borsa), componente di un'associazione temporanea di progettisti, e di un secondo soggetto, componente di altro raggruppamento, a sua volta partecipato dal primo concorrente nella misura del 19,50%.

Stante la rilevanza della questione, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di procedere all'audizione dell'ANCE, dell'ANCI e della richiedente OICE. Ritenuto in diritto.

La problematica sollevata dall'OICE riveste carattere generale ed attiene ad una eventuale ipotesi di collegamento tra soggetti partecipanti, in diversi raggruppamenti temporanei, alla medesima gara di progettazione.

La previgente normativa in materia di lavori pubblici, di cui alla legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, non recava alcuna disciplina specifica sulla problematica concernente la partecipazione a gare di progettazione di concorrenti che versano in situazioni di controllo o di collegamento.

L'attuale Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo n. 163/2006, disciplina, invece, le situazioni di controllo e di collegamento anche in relazione agli affidamenti di servizi di progettazione.

Le fattispecie del controllo e del collegamento sono, infatti, prese in considerazione e valutate con sfavore, seppur in maniera parzialmente diversa, sia dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, in materia di divieto di partecipazione ad una medesima gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (quindi, anche nel caso di servizi di progettazione), sia dall'art. 90, comma 8, in materia di incarichi di progettazione e di con

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