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C.M. Economia e Finanze 26.03.2007, n. 757

Decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006 - riorganizzazione, anche territoriale, delle Commissioni mediche ospedaliere interforze e delle Commissioni mediche di seconda istanza - indicazioni sulle procedure di ricorso in via amministrativa avverso i giudizi in ordine all'idoneità al servizio ex art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 461 del 29.10.2001.

Con decreto del Direttore Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa del 21.12.2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2006 ed allegato alla presente), emanato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004, sono state ridefinite, a seguito del nuovo assetto territoriale interforse delle strutture sanitarie militari, le competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforse nonché delle Commissioni mediche di seconda istanza.

Il processo di riorganizzazione ha comportato una significativa riduzione degli organi medico-legali già esistenti e la contestuale istituzione di nuove Commissioni mediche, anche di seconda istanza.

Le tabelle in allegato "D" (D/1, D/2, D/3 e D/4) al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2004 sono quindi state sostituite, con effetto dal 1°.01.2007, dalle tabelle di cui agli allegati D-1, D-2 e D-3 del citato decreto direttoriale del Ministero della Difesa del 21.12.2006.

Più in particolare, la tabella in allegato D-1 determina sedi e competenze territoriali, per bacini di utenza, delle Commissioni mediche di seconda istanza, la tabella D-2 definisce sedi e competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforse mentre la tabella D-3 determina sedi e competenze territoriali delle Commissioni mediche ospedaliere interforze esclusivamente per le pratiche medico-legali relative agli appartenenti alla Marina Militare ed al personale di Corpi di Polizia (sia ad ordinamento civile che militare) che presta servizio nell'ambito di talune determinate province.

La tabella in allegato "D-1 ridefinisce, quindi, gli ambiti territoriali di competenza delle Commissioni mediche di seconda istanza preposte all'esame dei ricorsi avverso i giudizi in or

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