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Sentenza Corte Costituzionale 08.05.2007, n. 158.

La Corte Costituzionale composta dai signori: Franco Bile: Presidente; Giovanni Maria Flick: Giudice; Francesco Amirante: Giudice; Ugo De Siervo: Giudice; Romano Vaccarella: Giudice; Paolo Maddalena: Giudice; Alfio Finocchiaro: Giudice; Alfonso Quaranta: Giudice; Franco Gallo: Giudice; Luigi Mazzella: Giudice; Gaetano Silvestri: Giudice; Sabino Cassese: Giudice; Maria Rita Saulle: Giudice; Giuseppe Tesauro: Giudice; Paolo Maria Napolitano: Giudice

ha pronunciato la seguente sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 10 luglio 2006 dal Tribunale di Cuneo sul ricorso proposto da I.C. contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 10 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato».

1.1.- Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che oggetto del giudizio a quo è una controversia di lavoro promossa da un dipendente di un istituto di istruzione superiore, co

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