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Nota Pubblica Istruzione 31.05.2007, prot. n. 5695

Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione delle competenze - ulteriori precisazioni.

Al fine di chiarire taluni aspetti emersi in attuazione della circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione sperimentale delle competenze, questa Direzione Generale è intervenuta con successive note del 10 maggio 2007 (prot. n. 4600) e del 18 maggio 2007 (prot. n. 5116) con le quali sono stati forniti altri elementi informativi sia sullo svolgimento delle prove di esame sia sulla certificazione sperimentale delle competenze.

A seguito di nuove istanze sopravvenute e al fine di contribuire ad un sereno e regolare svolgimento delle prove di esame e alla messa in atto di misure condivise e qualificate per la sperimentazione della certificazione delle competenze, si forniscono ulteriori elementi di approfondimento e chiarimento.

Composizione delle sottocommissioni d'esame: si conferma che l'eventuale svolgimento nel corso dell'anno di attività aggiuntive o integrative svolte da personale esterno alla classe non legittima la modifica della naturale composizione delle sottocommissioni d'esame, costituita esclusivamente dai docenti della classe, come esplicitamente previsto dall'articolo 185, comma 3, del Testo Unico.

Alunni stranieri: fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.

Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 1

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