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Nota Pubblica Istruzione 04.05.2007, prot. n. 4383

Commissioni presso scuole paritarie.

In relazione a quesiti pervenuti, si reputa opportuno far presente che commissioni con soli candidati esterni possono essere appositamente costituite, a seguito di autorizzazione del direttore generale regionale, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, conformemente a quanto statuito dalla legge 11.01.2007, n. 1 (art. 1 «capoverso articolo 4, comma 9») e ribadito dall'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15.03.2007.

La costituzione di commissioni di soli candidati esterni presso scuole statali, nel numero di una commissione in ciascuna istituzione scolastica ed eccezionalmente di un'altra commissione, nel caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale, è consentita a condizione che i candidati esterni eccedenti il limite del cinquanta per cento dei candidati interni, (fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati) non possano essere ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari.

 

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