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D.P.R. 14.05.2007, n. 99

Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Testo in vigore dal: 03.08.2007). (G.U. 19.07.2007, n. 166)

Art. 1 - Comitato di garanti

1. Il Comitato di garanti, costituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato: "Comitato", è confermato.

2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Gli attuali componenti del Comitato restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

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