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D.P.R. 14.05.2007, n. 104

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Testo in vigore dal: 08.08.2007). (G.U. 24.07.2007, n. 170)

Art. 1 -

1. É confermato il seguente organismo, operante alla data del 4 luglio 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive denominato:

"Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti", istituita dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario del 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro stesso.

4. Gli eventuali successivi decreti

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