D.M. Pubblica Istruzione 25.05.2007, n. 41
I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.
Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità.
Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto d'istituto.
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