D.M. Pubblica Istruzione 22.05.2007, n. 42
1. Nel caso di promozione deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
2. Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti promossi con debito formativo nello scrutinio finale
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