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D.M. Pubblica Istruzione 22.05.2007, n. 42

Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 01.08.2007, n. 177)

Art. 1 - Attribuzione del credito scolastico

1. Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".

4. Per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

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