D.M. Pubblica Istruzione 21.05.2007
Le risorse disponibili a livello nazionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:
a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio nazionale;
b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni funzionanti sul territorio nazionale.
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale, assegnato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti.
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, attestate dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
Le risorse di cui alla precedente voce b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.
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