D.M. Economia e Finanze 10.05.2007, n. 62
1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attività svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4 e 5. I fondi pensione preesistenti possono, altresì, continuare a gestire le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 1
2. I fondi pensione preesistenti possono:
a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi nell'ambito della predetta p
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