D.M. Economia e Finanze 10.05.2007, n. 62
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "fondi pensione preesistenti": le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) "fondi pensione interni bancari o assicurativi": i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) "investimenti immobiliari": gli investimenti in:
1) beni immobili e diritti reali immobiliari;
2) quote di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228;
3) azioni o quote di società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.
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