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Direttiva Presidenza Consiglio Ministri - dip. Funzione Pubblica 23.05.2007

Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. (G.U. 27.07.2007, n. 173)

Formula iniziale

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità

Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Attuazione della direttiva 96/34/CE "Congedi parentali"";

Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

Vista la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che istituisce l'anno europeo per le pari opportunità;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; e in particolare l'art. 19, il quale prevede che "gli Stati membri tengono conto d

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