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Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 30.05.2007, n. 5

Contenzioso in fase di esecuzione: Accordo bonario. (G.U. 10.07.2007, n. 158)

Il Consiglio

Premesse:

Un'indagine dell'Autorità, relativa all'applicazione della procedura del componimento accelerato delle controversie in fase di esecuzione, ha evidenziato una serie di problematiche che richiedono particolare attenzione da parte delle stazioni appaltanti.

La procedura accelerata di componimento bonario del contenzioso, prevista dall'art. 31-bis della legge n. 109/1994 e ora contemplata all'art. 240 del nuovo codice degli appalti, denominata "accordo bonario", può essere attivata quando l'ammontare delle riserve superi in percentuale il 10% dell'importo contrattuale; la ragione di tale limite è facilmente individuabile nel fatto che il valore economico della controversia deve essere significativo in rapporto all'entità dell'appalto, cioé tale da costituire un serio impedimento al regolare prosieguo dei lavori.

L'istituto dell'accordo bonario si pone, quindi, quale procedura di carattere eccezionale rispetto alla ordinaria trattazione delle riserve, che ne rinvia la definizione al collaudo finale.

Negli ultimi quattro anni, all'istituto in questione sono state apportate sostanziali modifiche con l'introduzione di alcune disposizioni correttive.

Rispetto alla originaria previsione, la legge n. 166/2002 ha introdotto:

- una limitazione nel numero di accordi bonari da poter sottoscrivere nel corso dell'appalto (la procedura può essere reiterata una sola volta);

- la costituzione di una apposita commissione per l'analisi delle riserve e la formulazione di una proposta di accordo bonario. Negli appalti di importo inferiore a Euro 10.000.000 la costituzione della commissione non è obbligatoria e può far parte della stessa anche il responsabile del procedimento (i componenti della commissione percepiscono il compenso di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398 ridotto del 50%).

Il decreto legislativo n. 163/2006 ha recepito la disposizione del regolamento n. 554/99, richiedendo

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