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Decisione Consiglio di Stato - Adunanza plenaria 24.05.2007, n. 8.

Fatto

La professoressa E. S., con ricorso al Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, impugnava i seguenti atti:

1) la graduatoria provinciale permanente definitiva, pubblicata il 18 agosto 2004 dal Csa di Enna e relativa alla classe di concorso A051 -materie letterarie e latino nei Licei e nell'Istituto magistrale per l'anno scolastico 2004/2005 - nella parte in cui la colloca al 3° posto e non al primo posto, attribuendo ai primi due in graduatoria un punteggio doppio per il servizio prestato nell'anno scolastico 2003/2004;

2) i provvedimenti di nomina in ruolo dei controinteressati, adottati il 23 agosto 2004 sul presupposto della legittimità della graduatoria permanente sub 1) impugnata, e della mancata nomina in ruolo della ricorrente, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2004;

3) ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, ivi compresi, ove occorra, il D.D.G.del 29 luglio 2004, del Miur - Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale della scuola - nella parte in cui applica, con effetto retroattivo, la legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143 del D.L. 97/2004 ed il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, e gli elenchi delle scuole di montagna approvati dal Miur.

La ricorrente esponeva di essere docente inserita nella graduatoria provinciale permanente, relativa alla classe di concorso A051 - materie letterarie e latino nei Licei e nell'Istituto magistrale - per l'anno scolastico 2004/2005.

Aggiungeva che, in tale graduatoria, che è stata utilizzata per le immissioni in ruolo, era stata collocata al 3° posto, con punti 142, ed è stata scavalcata dalla prof.ssa Maria Concetta C., prima in graduatoria con punti 148, e dal prof. Claudio Z., secondo con punti 147, essendo stato raddoppiato il punteggio relativo al servizio da questi ultimi svolto per l'anno scolastico 2003/2004, in quanto prestato in scuole di montagna.

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