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C.M. Pubblica Istruzione 22.05.2007, n. 43

Giudizio di ammissione all'esame di Stato.

A seguito di richieste di chiarimento sul giudizio di ammissione all'esame di Stato, fatte pervenire da dirigenti scolastici e docenti, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'Ordinanza ministeriale n. 26 del 15.03.2007, all'articolo 2, comma 1 prevede la formulazione, da parte del Consiglio di classe, di un giudizio di ammissione volto ad accertare l'idoneità dell'alunno ad affrontare l'esame, anche in presenza di eventuali valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

La valutazione del Consiglio di classe può, pertanto, concludersi con un "giudizio di ammissione" ovvero con "un giudizio di non ammissione".

In tali casi devono essere puntualmente motivate sia la non ammissione all'esame sia l'ammissione all'esame dei candidati che presentano valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

Nei confronti di candidati che non presentano insufficienze nelle singole discipline, il Consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione del provvedimento di ammissione all'esame.

 

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