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Nota Pubblica Istruzione 25.07.2007, prot. n. 15138

Operazioni di assunzione a tempo indeterminato - Chiarimenti.

In relazione a quesiti pervenuti in ordine a quanto in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) le assegnazioni provvisorie del personale a tempo indeterminato previste dall'art. 7 del vigente C.C.N.I., non possono scalfire il numero dei posti previsti dal contingente che, pertanto, sono da ritenere numericamente accantonati. Resta inteso che le assegnazioni provvisorie, come del resto tutte le operazioni previste dal citato C.C.N.I., si effettuano sulle disponibilità complete dell'organico di fatto, indifferentemente se si tratti di posti in organico di diritto o semplicemente disponibili. Ne consegue che i posti disponibili per il soddisfacimento del contingente per le assunzioni (contingente che assume a base di calcolo esclusivamente l'organico di diritto) possono indifferentemente essere effettuate, vista la natura provvisoria delle assegnazioni, tanto sui posti in organico di fatto che di diritto;

2) si richiama, altresì, l'attenzione sul fatto che i contingenti determinati da questo Ministero non possono essere assolutamente modificati, se non in presenza dei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 56/2007 e dalle relative istruzioni operative;

3) a maggiore esplicazione della nota prot. n. 14377 del 13 luglio 2007, si precisa che nell'ultimo capoverso della predetta nota, l'espressione "detratta l'aliquota del 30%" va intesa, naturalmente, nel caso in cui le graduatorie dei concorsi riservati cui ci si riferisce non siano esaurite.

 

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