D.P.R. 27.07.2007, n. 156
Allegato - Statuto dell'agenzia nazionale per i giovani
Art. 1 - Natura giuridica
1. L'Agenzia nazionale per i giovani, di seguito denominata: "Agenzia", è agenzia di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Art. 2 - Attività
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013, l'Agenzia svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario.
2. L'Agenzia promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. Nell'ambito di tali obiettivi generali, l'Agenzia persegue gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE.
3. L'attuazione del programma di cui al comma 1, in riferimento all'obiettivo specifico di sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani, previsto all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE, è realizzata unitamente ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.
Art. 3 - Indirizzo e vigilanza
1. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Ministro delegato per le politic
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