D.P.C.M. 27.07.2007
1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:
a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;
c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;
d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.
2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:
a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;
b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;
c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.
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