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D.P.C.M. 27.07.2007

Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180. (G.U. 07.08.2007, n. 182)

Art. 2 - Scambio di informazioni

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;

c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;

d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonché i relativi atti e verbali.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;

c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

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