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D.M. Università e Ricerca 12.07.2007, n.

Definizione modalità prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - Anno accademico 2007/2008.

Art. 1 -

1. Per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2007/2008, ciascuna Università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. I titoli validi per l'accesso alle Scuole di specializzazione, di cui al comma 1, consistono esclusivamente nel diploma di laurea ex lege n. 341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004, nonché nei diplomi delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati.

3. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna Università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

4. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18/11/1998, n. 270, che ogni singola Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

5. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 3, è assegnato un tempo di quarant

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