D.M. Pubblica Istruzione 16.07.2007, n. 62.
Formula iniziale
Il Ministro
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, nel limite del contingente previsto all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visti i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale, nonché consentite le utilizzazioni a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare l'articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell'art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzi
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