D.M. Pubblica Istruzione 03.07.2007, n. 56
Formula iniziale
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto l'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni 2007-2009, rispettivamente, di 150.000 unità e di 20.000 unità;
Considerata la necessità di procedere per l'anno scolastico 2007/2008 all'assunzione di n. 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 unità già autorizzate con D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005 e di n. 10.000 unità di personale A.T.A, sulla base delle favorevoli indicazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota prot. n.0050012 del 16 aprile 2007;
Considerata l'opportunità di adeguarsi all'ordine del giorno della Camera dei Deputati n 9/1746-bis/262, accolto dal Governo il 18 novembre 2006 che, per quanto riguarda il punto 2, impegna a "conteggiare, nell'attuazione del piano di immissione in ruolo, esclusivamente i posti assegnati a docenti con rapporti di lavoro precari";
Conside
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