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Direttiva PCM 27.07.2007

Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206. (G.U. 02.08.2007, n. 178)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore è stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206;

Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima legge n. 206 del 2004;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio 2007;

Emana la seguente direttiva:

Premessa.

Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilità nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, è intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno.

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