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Nota Pubblica Istruzione 27.06.2007, prot. n. 6749

Invalsi - Valutazione livelli di apprendimento - utilizzazione prove scritte degli esami di Stato.

La legge di riforma degli esami di Stato, legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, art.3, comma 2, dispone che l'Invalsi provveda alla "valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore,utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità".

Al fine di consentire la realizzazione di tale obiettivo, considerando la necessità che tutte le commissioni e tutti i candidati siano messi nelle stesse condizioni, l'Invalsi in accordo con questo Ministero ha deciso di effettuare una raccolta sistematica di un esemplare di prima e seconda prova tratti da ogni commissione-classe partecipante agli esami di stato. I compiti da inviare sono stati individuati dall'Invalsi mediante estrazione casuale che sarà resa pubblica il 2 luglio sul sito dell'Invalsi. La data è stata fissata in modo tale che la valutazione di tutte le prove scritte sia stata già effettuata e pubblicata. Gli elaborati così individuati saranno fotocopiati, resi anonimi e dovranno contenere l'indicazione del punteggio assegnato. Tutta la documentazione sarà inserita nella busta contenente la relazione del Presidente e le due terze prove assegnate. Come previsto dall' O.M. n.26 del 15-3-2007 e dall'art. 14 DPR 323 del 23.07.1999 tale busta verrà inviata all'Osservatorio Nazionale sugli esami di Stato.

Il materiale raccolto costituirà una base documentale utile a studiare le caratteristiche delle competenze acquisite dagli studenti, in particolare nella lingua italiana e in matematica.

 

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