D.P.C.M. 21.06.2007
1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché le azioni ed i progetti, di cui all'art. 4, di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 è destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 è destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 4 è destinata complessivamente la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
5. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 4 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.