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D.P.C.M. 21.06.2007

D.P.C.M. 21.06.2007: Istituzione del Fondo per le politiche giovanili. (G.U. 21.09.2007, n. 220)

Art. 1 - Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché le azioni ed i progetti, di cui all'art. 4, di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento.

2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 è destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 è destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 4 è destinata complessivamente la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 4 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.

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