D.P.C.M. 21.06.2007
1. L'esame delle domande è affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e le pari opportunità o da persona da lui delegata che la presiede, da due rappresentanti designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, due rappresentanti designati dal Ministro della solidarietà sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli enti che è approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
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