D.P.C.M. 21.06.2007
1. Il riconoscimento della legittimazione ad agire, effettuato con le modalità di cui all'art. 1 e valutato sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini di lucro;
c) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attività dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al rappresentante legale.
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