D.M. Pubblica Istruzione 21.06.2007, n. 53
1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. È ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
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