D.M. Pubblica Istruzione 21.06.2007, n. 53
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.
2. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.
3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.
4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla dat
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