Direttiva Pubblica Istruzione 19.06.2007, n. 52.
1. Provvedere alla valutazione del sistema di istruzione, adottando le metodologie di indagine più idonee e minimizzando l'onere a carico delle scuole per gli adempimenti statistici. Saranno oggetto di rilevazione le condizioni strutturali e di contesto in cui operano le singole scuole; le scelte e i modelli organizzativi adottati dalle istituzioni scolastiche autonome; la loro gestione finanziaria; i processi e azioni da esse attivate per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della dispersione scolastica e dell'aumento dei livelli di apprendimento degli alunni.
2. Provvedere, in continuità con le iniziative realizzate nel corso dell'anno scolastico 2006/2007, alla valutazione degli apprendimenti sulla base di appropriate metodologie scientifiche, individuando soluzioni e strumenti di alta affidabilità. Anche nella prospettiva di un'analisi del valore aggiunto prodotto dalla singola scuola in riferimento agli apprendimenti degli studenti, la somministrazione delle prove dovrà essere effettuata nei momenti di ingresso e di uscita dai diversi livelli di scuola e, per tener conto dell'estensione dell'obbligo, alla fine dei primi due anni della scuola superiore. La rilevazione dovrà essere effettuata su un campione di Istituti, previamente individuato con metodo statistico e dovrà riguardare gli insegnamenti dell'italiano, della matematica e delle scienze e comprendere la II e V classe della scuola primaria e la I e III classe della scuola secondaria di I grado. Tale processo di valutazione per la scuola secondaria di secondo grado riguarderà le classi II e V, tenendo conto, per tale grado di studi, delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.
La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni, preferibilmente insegnanti di
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