Comunicato ARAN 28.06.2007, n.
1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:
- enti pubblici non economici, accordo integrativo del 3 novembre 1998;
- Ministeri, accordo integrativo del 3 novembre 1998;
- regioni e autonomie locali, accordo integrativo del 22 ottobre 1998;
- Servizio sanitario nazionale, accordo integrativo del 16 ottobre 1998.
2. Ai comparti delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite
dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.
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