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Nota Pubblica Istruzione 25.01.2007, prot. n. 1303

Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 21.12.2005 per l'a.s. 2006/2007 e Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 15.12.2006 per l'a.s. 2007/2008. - Chiarimenti.

In riferimento a vari quesiti pervenuti si forniscono, sentite le organizzazioni sindacali, i seguenti chiarimenti sui contratti indicati in oggetto:

• La disposizione di cui all'articolo 7 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005, comma 1 secondo capoverso, va intesa nel senso che l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto di ricongiungimento.

• L'espressione "da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado" di cui al primo capoverso del già citato articolo 7, comma 1 punto V, va letta, per evidenti motivi di concordanza sintattica, "da parte di ciascun figlio di non essere in grado".

• Conseguentemente allo slittamento di tutte le date di riferimento per la proroga di un anno delle disposizioni di cui al CCNI sottoscritto il 21.12.2005, le due espressioni "con decorrenza giuridica 1.9.2004" e "con decorrenza giuridica 1.9.2003", contenute nel secondo periodo dell'articolo 2 comma 2, vanno rispettivamente lette come "con decorrenza giuridica 1.9.2005" e "con decorrenza giuridica 1.9.2004".

• La disposizione di cui al quarto capoverso dell'art. 7 comma 1 punto V, non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai tre anni, in considerazione del fatto che, relativamente alla fascia di età da zero a tre anni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazion

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