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Nota operativa INPDAP 24.01.2007, n. 6

Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti di iscritti posti in aspettativa o fuori ruolo per svolgere incarichi presso Enti o amministrazioni pubbliche.

Con la presente nota si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti per i quali intervenga una modificazione del rapporto di lavoro con sospensione dell'attività lavorativa (aspettativa o collocamento fuori ruolo) cui fa seguito il conferimento di specifici incarichi, qualificabili sempre come rapporti di lavoro subordinato con obbligo di iscrizione all'Inpdap, da parte di una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Nelle fattispecie sopra individuate l'iscritto può, una volta maturato il diritto alla pensione, manifestare la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro c.d. "principale" e continuare a svolgere l'ulteriore attività lavorativa connessa all'incarico presso l'altra amministrazione, chiedendo a questo Istituto l'erogazione del relativo trattamento pensionistico.

Per evitare difformità di comportamento da parte delle sedi Inpdap circa gli elementi da prendere a base per determinare l'importo della pensione, si precisa che occorre operare in maniera differente in relazione alla situazione giuridica riferita al rapporto di lavoro già in essere all'atto del conferimento dell'incarico presso la seconda amministrazione.

Se l'iscritto, nel perdurare dell'incarico conferitogli, risolve il rapporto di lavoro con l'ente di provenienza e, conseguentemente, chiede il trattamento pensionistico, quest'ultimo è determinato prendendo a riferimento l'anzianità contributiva, maturata all'atto del collocamento in posizione di aspettativa senza assegni o fuori ruolo, nonché la retribuzione dell'ente di provenienza. In particolare, per la posizione di aspettativa senza assegni, occorre considerare le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica, se fosse rimasto in servizio presso il datore di lavoro originario; per la posizione di fuori ruolo occorre invece far riferimento all'anzianità contributiva e alle retribuzioni cris

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