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Nota operativa INPDAP 17.01.2007, n. 3

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - Primi chiarimenti.

Nel Supplemento Ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata, come noto, la legge indicata in oggetto, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Ciò posto, si ritiene utile illustrare taluni commi dell'articolo unico della legge in argomento che hanno riflessi sulla materia ovvero che potrebbero formare oggetto di richieste e/o delucidazioni da parte degli amministrati.

1) comma 63

È posto a carico dei soggetti passivi dell'imposta l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'ex coniuge beneficiario degli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge stesso, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Pertanto, le sedi provinciali e territoriali avranno cura di acquisire, ove non ne siano già in possesso, il codice fiscale delle persone alle quali l'assegno in questione è versato direttamente dalle sedi medesime, poiché il relativo importo è trattenuto direttamente sulla pensione.

Quanto sopra, al fine di poter riportare, in sede di rilascio della certificazione fiscale annuale, il codice fiscale del beneficiario nel campo "Annotazioni" del Cud.

2) comma 142

A decorrere dall'anno 2007 è stato introdotto, tra l'altro, l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF dell'anno in corso. L'acconto è fissato nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente (2006). Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento dal Comune se la stessa è stata pubblicata entro il 15 febbraio nel medesimo anno nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nella misura vigente nell'anno preced

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