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D.M. Pubblica Istruzione 17.01.2007, n. 6

Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 12 - Impedimento ad espletare l'incarico

1. Non è consentito - anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio - di rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

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