IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare INPDAP 25.01.2007, n. 5

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 recante "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi".

1. Premessa

Il decreto legislativo richiamato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 (allegato 1), dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243/2004.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con nota 2 marzo 2006 ha fornito i primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.

La nuova disciplina sostituisce le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n.57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate (cfr. Circolare Inpdap n. 16/2004).

L'istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

In sostanza, la totalizzazione costituisce un'alternativa gratuita all'istituto già esistente della ricongiunzione.

2. Destinatari

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'istituto estendendolo anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie, precedentemente escluse.

In particolare tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, ai lavoratori iscritti alla gesti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.